Il documento di trasporto

Il documento di trasporto (DDT) è quel documento contabile introdotto dal DPR 472/96.

Codesto documento va emesso in relazione alla movimentazione dei beni.
La funzione principale è quella di certificare il trasferimento di proprietà della merce dal cedente (detto anche venditore) al cessionario (detto anche acquirente). Nel caso in cui la fatturazione fosse differita è obbligatorio compilarlo, ai fini fiscali.

Inoltre, vi sono categorie differenti per quanto riguarda il trasporto della consegna della merce; esso può avvenire:

  • a mezzo mittente
  • a mezzo destinatario;
  • tramite una terza parte (vettore).

Prima di consegnare la merce va emesso il documento di trasporto, in relazione agli accordi tra le parti, almeno in duplice copia.

Requisiti del documento di trasporto

L’emissione di codesto documento è in forma libera ma, deve comunque contenere i seguenti dati:

  • data e numero del documento (data di emissione del DDT);
  • dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale vettore (nome e cognome o ragione sociale, Partita IVA, indirizzo);
  • descrizione e quantità della merce;
  • numero e peso dei colli;
  • data della consegna o del trasporto;

Il documento di trasporto può accompagnare i beni oppure essere inviato tramite posta, fax o email entro la mezzanotte del giorno stesso della consegna.
Vi sono anche documenti equivalenti a quello di trasporto, come ad esempio la lettera di vettura, la nota di consegna o la ricevuta fiscale. Essi, hanno anche la funzione di sostituire il documento di trasporto, se rispettano i requisiti minimi.

Documento di trasporto e fatturazione

In fase di fatturazione, dovranno essere inseriti in fattura gli estremi identificativi del documento di trasporto (numero e data di emissione).

Documenti a titolo non traslativo della proprietà

Di solito, salvo indicazioni differenti, il documento di trasporto, attesta il passaggio di proprietà dei beni da un soggetto ad un altro. Nel caso la merce dovesse essere movimentata per altri motivi, la causale specifica dovrà essere esplicitamente indicata nel documento di trasporto. Alcune causali comuni sono:

  • conto visione: beni che vengono inviati al cliente in visione e poi restituiti;
  • conto lavorazione: merce inviata al fornitore per la lavorazione, ma rimane di proprietà del cliente. A fine lavorazione la merce verrà riconsegnata con relativo DDT;
  • prestito d’uso: beni che vengono inviati per essere utilizzati durante la lavorazione;
  • omaggio;
  • conto riparazione;
  • reso: quando la merce viene restituita. In questo caso, a seconda degli accordi tra le parti, si procederà o con la sostituzione della merce o con l’emissione di una nota di credito.

Conservazione del documento di trasporto

Per quanto riguarda la conservazione del documento di trasporto, ai fini civilistici, va conservato per 10 anni dal venditore e dall’acquirente; mentre secondo la normativa fiscale esso deve essere conservato fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.

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